LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi
in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.(GU n. 178
del 31-7-2004) testo in vigore dal: 1-8-2004
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro
II del codice penale e' inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di
animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte
di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento
di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o
a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a
chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena e' aumentata della
meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli
o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che
comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto
di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono
metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e'
aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita'
sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita'
sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi
tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la
ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto
qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione
ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa
pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma,
se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato,
fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse
sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e
pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter,
544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la
sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi
svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo
comma, del codice penale, dopo le parole: "e' punito" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato".
3. L'articolo 727 del codice
penale e' sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di
animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque
detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".
Art. 2. (Divieto di utilizzo a
fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un
anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in
ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3. (Modifica alle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi
speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle
leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica
sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche'
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi'
alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento
degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di
provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o
enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4. (Norme di
coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai
sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa
da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5
della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913,
n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a),
le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del
codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole:
"dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 727".
Art. 5. (Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni
possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6. (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale
dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto
della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli
animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di
nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura
penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli
enti locali.
Art. 7. (Diritti e facolta'
degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91
del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi
dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8. (Destinazione delle
sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente
legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono
destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle
entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di
animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni
anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi
per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme
di cui al comma 1.
Art. 9. (Entrata in vigore) 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio
2004 CIAMPI - Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministrio -
Visto, il Guardasigilli Castelli
*~~*~~*
HOME |